Il decreto legislativo n. 188, datato 20 Novembre 2008, che recepisce la direttive europea 2006/66/CE, ha esteso in Italia l’obbligo di recupero, alle pile ed agli accumulatori, non basati sull’uso di piombo, bensì, sull’impiego di altri metalli o composti; Nel tempo, sono entrati in vigore nuovi decreti a precisare e disciplinare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Per tanto…
SI INFORMA E SI SPECIFICA CHE
I produttori e detentori di rifiuti speciali sono responsabili del rifiuto fino all’ avvenuto smaltimento. La loro responsabilità non finisce al momento della consegna ai trasportatori, bensì quando l’impianto di recupero e/o smaltimento ha reso inerte il rifiuto ed inviato comunicazione al produttore, che il rifiuto consegnato in data X è stato smaltito secondo leggi vigenti. (D.Lg 205/10 ART. 16)
Questa è la normale procedura sulla “tracciabilità dei rifiuto speciali” fatto con il sistema cartaceo (Formulari) perché il sistema digitale SISTRI non è ancora entrato in vigore del tutto, o meglio per la micro-raccolta, l’avvio del sistema SISTRI è stato posticipato a data da destinare.
Il foglio rilasciato, al momento della consegna del rifiuto, dai trasportatori (non smaltitori) certifica solo una “raccolta” e non garantisce lo smaltimento.
Si chiarisce che, la mancata presentazione agli organi di controllo di una adeguata e regolare gestione del rifiuto può determinare l’incorrere in infrazioni alle norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti speciali. (DLGS 152/06 ART. 188 comma 4)
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